Ordinanza n. 197 del 1991

 

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ORDINANZA N. 197

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1990 dal Pretore di Cuneo - Sezione distaccata di Fossano, nel procedimento penale a carico di Lerda Livio ed altro, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta regionale del Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Cuneo, Sezione distaccata di Fossano, con ordinanza del 13 novembre 1990 (R.O. n. 2 del 1991), nel procedimento penale a carico di Lerda Livio ed altro, imputati, quali titolari di insediamenti produttivi (allevamento suinicolo), di violazione dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, per avere scaricato sul suolo, a fini fertirrigativi, il liquame (deiezione animale) proveniente dall'allevamento suinicolo da essi condotto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, secondo cui lo spandimento sul terreno, a fini agricoli, delle deiezioni animali non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 319 del 1976 e successive modifiche, né della legge regionale n. 31 del 1979, né del d.P.R. n. 915 del 1982, né della stessa legge regionale n. 13 del 1990;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati gli artt. 25 e 117 della Costituzione, avendo la legge regionale sottratto la detta materia alla disciplina della legge statale che la sanziona penalmente;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione osservando che la Regione ha esercitato il potere ricognitivo previsto dall'art. 4 della legge n. 319 del 1976;

che lo spandimento delle deiezioni animali, a fini agricoli, non rientra nella predetta legge statale e che, comunque, anche in quel caso vi sarebbe competenza regionale integrativa;

Considerato che lo spandimento dei liquami animali per uso agricolo o di deiezioni provenienti da allevamenti di suini su terreni a fini agricoli non rientra nella previsione dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, la quale disciplina l'apertura e la effettuazione di scarichi nelle acque superficiali o sotterranee, interne o marine, sia pubbliche che private, sul suolo o sottosuolo, così come ulteriormente precisato dalle norme tecniche dettate dal Ministero dei lavori pubblici (supplemento Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977, all. 5, punto 2);

che è conferita alle regioni una competenza legislativa integrativa nell'ambito della quale la Regione Piemonte ha emanato la legge n. 13 del 1990, impugnata;

che la violazione delle norme tecniche (spandimento senza autorizzazione regionale) importa solo sanzioni amministrative, sicché non sussistono le denunciate modificazioni, da parte della legge regionale, della legge statale in punto di configurazione dei fatti-reati e di sanzioni penali, né la violazione della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia penale;

che conseguentemente la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili), in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Cuneo - Sezione distaccata di Fossano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.